GLI ACCORDI SULLA SCELTA DEL FORO COMPETENTE NEI CONTRATTI INTERNAZIONALI: VANTAGGI, OPPORTUNITA’ E VINCOLI FORMALI
Gli accordi di scelta del foro, le regole uniformi sulla giurisdizione, sul riconoscimento e sull’esecuzione di sentenze tra Stati diversi trovano una disciplina a livello internazionale nella Convenzione dell’Aja del 30 giugno 2005.
Come ogni imprenditore che opera su mercati internazionali sa, la scelta della legge chiamata a disciplinare il contratto e del giudice che dovrà decidere in merito sono elementi estremamente importanti, soprattutto in caso di insorgenza di una controversia. Si tratta, tuttavia, di aspetti che vengono spesso trascurati dalle parti in sede di negoziazione.
Lo scopo della presenza nei contratti internazionali di una clausola sulla “legge applicabile” o del “foro competente” è quello di evitare, per quanto possibile, situazioni di incertezza, consentendo ai contraenti di definire in maniera puntuale i rispettivi obblighi contrattuali.
In caso di controversia la sua mancata previsione comporterà ulteriori difficoltà per le parti, sia in termini di costi che di tempo, poiché sarà necessario stabilire quale disciplina debba trovare applicazione al caso di specie.
Nel contesto del commercio internazionale avviene con una certa frequenza che le parti di un contratto possano prima o poi trovarsi in disaccordo in merito all’esecuzione delle rispettive prestazioni e siano, quindi, costrette a ricorrere alle vie legali.
In assenza di un’espressa disposizione contenuta nel contratto esiste il rischio concreto di una lunga e costosa battaglia giudiziaria preliminare volta a stabilire chi sia competente a pronunciarsi sul caso: se i tribunali del paese in cui risiede il contraente A oppure quelli dove risiede il contraente B.
Esiste anche il rischio ulteriore che le parti si rivolgano contemporaneamente ai tribunali dei rispettivi paesi di residenza e si possa assistere a pronunce parallele e tra di loro contrastanti.
Appare allora del tutto evidente la necessità di prevedere una clausola espressa all’interno del contratto che stabilisca in anticipo chi sarà competente a pronunciarsi in presenza di una qualunque controversia che possa insorgere tra le parti in relazione al contratto. Tale clausola può prevedere o meno l’elezione di un foro esclusivo.
Generalmente la scelta della legge applicabile al contratto coincide con quella del foro competente, nel senso che le parti tendono ad individuare un unico Stato, sia per disciplinare il contenuto del proprio contratto che per risolvere eventuali controversie. Nella maggior parte dei casi tale scelta ricade sullo Stato in cui risiede uno dei due contraenti, con ovvie implicazioni negative per l’altra parte, costretta così a fare i conti con un sistema giudiziario ed una lingua con cui non ha alcuna familiarità.
In ambito europeo tale funzione viene svolta dal Regolamento (UE) n. 44/2001 (Regolamento Bruxelles I) e dal Regolamento (UE) n. 1215/2012 (anche noto come Regolamento di Bruxelles I bis).
A livello globale si fa riferimento invece alla Convenzione dell’Aja del 2005, la quale è stata stipulata seguendo il desiderio di promuovere il commercio e gli investimenti internazionali attraverso una maggiore cooperazione giudiziaria. Si ritiene che tale cooperazione possa essere rafforzata mediante norme uniformi sulla giurisdizione, sul riconoscimento e sull’esecuzione delle sentenze straniere in materia civile o commerciale.
Tale convenzione si applica soltanto nel caso in cui due parti di Stati contraenti si siano accordate sulla scelta del foro competente in materia civile e commerciale, infatti, venendo ai suoi contenuti, si deve precisare che non tutti gli accordi di scelta di un foro competente rientrano nell’ambito di applicazione della stessa. Sono esclusi ad esempio gli accordi:
- di cui sia parte un consumatore
- relativi a contratti di lavoro
- conclusi nell’ambito di questioni successorie, fallimentari, antitrust e tutti gli altri casi espressamente previsti dall’art. 2 comma 2.
L’accordo di scelta del foro deve essere esclusivo, ossia attribuire giurisdizione ad uno specifico giudice, con l’esclusione della competenza di ogni altro giudice (ai sensi dell’articolo 3 la scelta si considera esclusiva a meno che le parti abbiano espressamente previsto il contrario).
Inoltre, l’accordo deve essere stipulato per iscritto, ovvero con ogni altro mezzo di comunicazione che renda l’informazione accessibile in modo tale da poter essere utilizzata per riferimenti successivi.
Ma quali effetti conseguono alla scelta del foro?
Gli effetti della scelta del foro sono sostanzialmente tre:
- il giudice scelto avrà la giurisdizione per decidere la controversia in questione (a meno che l’accordo sia nullo in base alla legge di quello Stato) e, di conseguenza, non potrà declinare la propria giurisdizione a favore di altro giudice.
- nel caso in cui l’altra parte si rivolga ad un altro giudice quest’ultimo dovrà dichiararsi incompetente (salvo alcune eccezioni specificamente previste).
- la sentenza resa dal giudice prescelto, nel rispetto delle condizioni sopra indicate, potrà essere riconosciuta ed eseguita in altri Stati contraenti (in conformità con specifiche condizioni indicate nella convenzione e fatte salve alcune specifiche eccezioni).
La convenzione indica con precisione i documenti necessari per richiedere il riconoscimento e l’esecuzione delle sentenze, ma la relativa procedura rimane disciplinata dalla legge dello Stato richiesto (salvo ove la convenzione specificamente preveda qualcosa di diverso).
Gli articoli 19 e seguenti consentono agli Stati contraenti di effettuare dichiarazioni dirette a limitare gli effetti della convenzione in casi specifici (c.d. riserve).
Uno Stato contraente potrà quindi dichiarare che i giudici del proprio paese possano declinare la giurisdizione nel caso in cui, ad eccezione della sede del giudice prescelto, non vi sia alcuna connessione tra lo Stato e le parti in disputa (ad esempio: ove un soggetto messicano ed uno italiano scelgano come foro esclusivo un giudice svizzero, nel caso in cui il loro rapporto non abbia alcuna connessione con la Svizzera al di fuori di tale scelta, il giudice svizzero adito potrà declinare la propria giurisdizione nel caso in cui la Svizzera abbia fatto tale riserva).
Inoltre uno Stato contraente può dichiarare di non applicare la convenzione a specifiche materie quando abbia un forte interesse a procedere in tal senso.
Interessante è infine l’art. 22, che sottopone a reciproca dichiarazione la possibilità per gli Stati contraenti di riconoscere ed eseguire sentenze rese in un altro Stato contraente, in forza di un accordo di scelta del foro competente non esclusivo (come eccezione rispetto al principio generale previsto all’art. 3).
Il riconoscimento e l’esecuzione di tali decisioni sono tuttavia sottoposte a tre ulteriori condizioni:
- che il giudice dello Stato di origine sia stato designato in un accordo di scelta non esclusiva del foro
- che non vi sia stata una sentenza resa da altro giudice, nè vi sia un procedimento pendente tra le stesse parti avanti ad altro giudice, sulla base di tale accordo di scelta non esclusiva del foro
- che il giudice dello Stato di origine sia stato adito per primo.
In definitiva, dunque, la convenzione in esame è uno strumento molto utile per gli operatori del commercio internazionale, essa consente infatti di:
- avere maggiori garanzie del rispetto da parte dei giudici di clausole contrattuali di scelta di un foro competente.
- semplificare notevolmente la possibilità di riconoscere ed eseguire le sentenze da un paese all’altro.
In materia di riconoscimento ed esecuzione delle decisioni straniere è stata stipulata recentemente una nuova convenzione, Convenzione dell’Aja del 2 luglio 2019, che persegue il medesimo obiettivo della Convenzione del 30 giugno 2005 tant’è che, come precisa il preambolo del più recente dei due testi, le due convenzioni sono strumenti complementari concepiti per operare congiuntamente. Al momento però quest’ultima convenzione è in vigore solo nei confronti di pochi stati.
In conclusione, un imprenditore potrà ottenere i vantaggi analizzati avvalendosi della consulenza di un avvocato esperto in materia che lo guiderà nella redazione del contratto, nella scelta della legge applicabile e del foro competente più confacente ai suoi interessi, eludendo così il rischio di incorrere in errori che potrebbero costringerlo a dover applicare una legge straniera o a fare un processo in un paese estero.
Avv. Francesco Michelozzi