L’INDIVIDUAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ PER IL RISARCIMENTO DEI DANNI SUBITI SULLE PISTE DA SCI.
Come procedere e come tutelarsi in caso di infortunio sulle piste da sci?
In base al D.lgs. 40/2021, in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali, sono previste una serie di regole generali di condotta in base alle quali, lo sciatore è tenuto a comportarsi in modo appropriato rispetto alle caratteristiche della pista, alle condizioni ambientali, nonché alle proprie capacità tecniche. Questo vale non solo per quanto riguarda il pericolo che può costituire per i terzi, ma anche per la propria integrità ed incolumità fisica. Ciò che viene messo in evidenza è il principio dell’autoresponsabilità: l’individuo ha piena libertà di determinare il proprio agire ma, al contempo, risponde delle conseguenze che ne derivano.
Il D.Lgs. n. 40/2021 introduce inoltre, l’obbligo in capo allo sciatore di possedere un’assicurazione in corso di validità che copra la propria responsabilità civile per danni o infortuni causati a terzi ex art. 30, così come introduce il divieto di sciare in stato di ebbrezza in conseguenza di uso di bevande alcoliche e di sostanze tossicologiche ex art 31.
D’altro canto, il gestore della pista è tenuto a rendere chiare e visibili le informazioni riguardanti la segnaletica e le regole di comportamento per gli utenti. Inoltre, deve stipulare una polizza assicurativa, dotarsi di defibrillatori, garantire un collegamento adeguato con una centrale di soccorso e predisporre aree per l’atterraggio degli elicotteri per il soccorso degli infortunati.
È anche obbligatorio nominare un direttore delle piste, responsabile della supervisione della sicurezza degli impianti e delle attrezzature, assicurandosi che vengano effettuate la manutenzione ordinaria e straordinaria.
Nel contesto degli incidenti sulla neve, può essere invocato l’art. 2051 c.c.: l’ente che gestisce l’impianto potrebbe essere infatti ritenuto responsabile per un danno causato da cattiva manutenzione.
L’articolo 2051 del Codice Civile, rubricato “danno cagionato da cosa in custodia” afferma che ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito. In una recente Pronuncia, la Corte di Cassazione afferma che: “La responsabilità ex art. 2051 c.c. del gestore di piste da sci alpino presuppone la sussistenza di un nesso causale tra la caduta dello sciatore danneggiato e la presenza di un pericolo “atipico” sulla pista, da intendersi come ostacolo difficilmente visibile e, pertanto, non facilmente evitabile anche da parte di uno sciatore diligente” (Cassazione civile sez. III, 19/05/2022, n.16223).
La responsabilità può essere tuttavia esclusa se il gestore della pista riesce a provare che l’incidente è stato causato da un caso fortuito, come per esempio, dal comportamento negligente oppure scorretto del danneggiato o di un terzo, così come da condizioni meteorologiche eccezionali che non avrebbero potuto essere previste né tantomeno evitate.
Il danneggiato non è tenuto a provare la colpa del custode, ma è tenuto solamente a dimostrare che il danno discende causalmente dal bene oggetto di custodia.
A riguardo, la Corte di Cassazione ha affermato che “la responsabilità ex art. 2051 c.c. ha natura oggettiva – in quanto si fonda unicamente sulla dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, non già su una presunzione di colpa del custode – e può essere esclusa: a) dalla prova del caso fortuito (che appartiene alla categoria dei fatti giuridici), senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, oppure b) dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno della condotta del danneggiato o di un terzo (rientranti nella categoria dei fatti umani), caratterizzate, rispettivamente, la prima dalla colpa ex art. 1227 c.c. (bastando la colpa del danneggiato: Cass. n. 21675/2023; Cass. n. 2376/2024) o, indefettibilmente, la seconda dalla oggettiva imprevedibilità e imprevenibilità rispetto all’evento pregiudizievole” (Cass., 27 aprile 2023, n. 11152).
È fondamentale sottolineare che, in caso di incidente sulle piste da sci, la prima cosa da fare è chiamare i soccorsi, ricordando che l’omissione di soccorso è punita dalla legge, anche se altre persone presenti in pista hanno assistito all’incidente.
Inoltre, è essenziale raccogliere tutte le informazioni utili per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente e fornire una descrizione dettagliata dell’accaduto alle autorità intervenute.
Come in caso di sinistro stradale, anche in caso di incidente sulle piste da sci, è necessario il materiale fotografico dei danni patiti, delle tracce e del luogo del sinistro, così come la raccolta delle generalità di ulteriori utenti presenti in pista, per eventuali testimonianze. È anche consigliato annotare le condizioni ambientali al momento dell’incidente, le condizioni meteorologiche e le caratteristiche specifiche del luogo, come la posizione precisa sulla pista, la pendenza e la presenza di eventuali ostacoli o segnalazioni.
Questi dati saranno infatti determinanti per la domanda di risarcimento del danno alla compagnia di assicurazione e alla controparte e, in caso di giudizio, saranno fondamentali per convincere il giudice del fondamento della richiesta dei danni per le lesioni.
In sintesi, la determinazione della responsabilità in caso di incidenti sulle piste da sci, rappresenta un tema complesso che necessita di un’attenta valutazione circa le circostanze specifiche dell’incidente. Per questo motivo, per ricevere un adeguato supporto nella gestione della richiesta di risarcimento per i danni subiti, si consiglia sempre di consultare un legale.
Dott.ssa Sara Guarducci
