L’intervento del D.L. “Aiuti” sulla normativa del Contratto di logistica integrata, tra qualche luce e molte ombre
Con l’art. 37 bis del D.L. 36/2022 (convertito in legge dalla L. 29/6/22, n. 79) il legislatore ha apportato modifiche all’art 1677 bis c.c., aggiungendo il settore della logistica tra gli ambiti di applicazione della suddetta norma.
Tale modifica, in quanto ritenuta idonea a limitare il regime di responsabilità solidale tra committente e appaltatore, stabilito dall’art. 29, D.Lgs. 276/03, con un innegabile ricaduta negativa per i diritti dei lavoratori, è stata immediatamente criticata dagli ambienti sindacali e da non pochi giuslavoristi.
Il testo previgente era il seguente: “Se l’appalto ha per oggetto, congiuntamente, la prestazione di più servizi relativi alle attività di ricezione, deposito, custodia, spedizione, trasferimento e distribuzione di beni di un altro soggetto, alle attività di trasferimento di cose da un luogo a un altro si applicano le norme relative al contratto di trasporto, in quanto compatibili”.
Mentre quello successivo alla riforma così recita: “Se l’appalto ha per oggetto, congiuntamente, la prestazione di due o più servizi di logistica relativi alle attività di ricezione, trasformazione, deposito, custodia, spedizione, trasferimento e distribuzione di beni di un altro soggetto, alle attività di trasferimento di cose da un luogo a un altro si applicano le norme relative al contratto di trasporto, in quanto compatibili”.
La nuova formulazione dell’art. 1677 bis c.c. non è felicissima, tuttavia secondo l’opinione di una parte consistente degli operatori giuridici essa potrebbe avere un impatto importante nell’ambito della disciplina dei contratti di logistica integrata.
Si ricorda infatti che a questi contratti, la giurisprudenza ha sempre considerato applicabile il regime di responsabilità solidale ex art. 29 D.Lgs 276/03, in virtù del quale il committente è corresponsabile con l’appaltatore e/o con l’eventuale subappaltatore per la retribuzione e la contribuzione non adeguatamente versata in favore del lavoratore.
Tale norma costituisce una tutela efficace in un settore nel quale l’inadempimento nei confronti dei lavoratori e degli enti di previdenza non è infrequente e nel quale le responsabilità di tipo civile ed amministrativo sono spesso affiancate anche a fattispecie di reato.
In virtù della modifica normativa, ai contratti di logistica integrata sembra si debba applicare la disciplina dei contratti di trasporto, i quali prevedono come noto tutele molto meno efficaci di quelle previste dall’Art. 29 D.Lgs. 276/2003.
In ogni caso non si può fare a meno di rilevare che un’interpretazione estensiva che escludesse il regime di responsabilità solidale a tutte le ipotesi di “contratti di logistica”, si scontrerebbe inevitabilmente con un sistema ormai complesso e consolidato di norme, pronunce giurisprudenziali e prassi consolidate di importanza non trascurabile dal punto di vista giuslavoristico.
Altro aspetto da tenere in considerazione risiede nelle ultime parole della nuova formulazione dell’Art. 1677 bis c.c., che sancisce che “alle (sole) attività di trasferimento di cose da un luogo a un altro si applicano le norme relative al contratto di trasporto, in quanto compatibili”, e che sembra dunque limitare l’applicazione del nuovo regime relativo dei contratti di trasporto alle sole ipotesi effettivamente inquadrabili come tali, seppur in qualche modo facenti parte del processo logistico.
La ricerca della ratio di questo intervento normativo non può che partire a nostro avviso dalla presa di coscienza della diversa disciplina definita dal nostro legislatore per il rapporto di appalto di servizi rispetto al trasporto di beni. Infatti il contratto di logistica integrata costituisce uno dei contratti atipici che segnano la linea di confine tra queste due discipline.
Con tutta probabilità il legislatore sembra aver voluto ridefinire questo confine dettando un limite normativo, rispetto ad un’interpretazione giurisprudenziale estensiva della disciplina dell’appalto (e delle sue tutele), a fasi del contratto di logistica ontologicamente più affini alla disciplina del trasporto.
Tutte queste zone di ambiguità rendono il nuovo testo normativo non totalmente chiaro e dunque di dubbia interpretazione; ci si attende quindi che il legislatore, o quanto meno il Ministero del Lavoro, intervengano per fornire elementi ulteriori idonei a comprendere o quantomeno a costituire canoni interpretativi univoci.
Avv. Maurizio Pugi